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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus d'octroyer un permis d'établissement au premier requérant après un séjour de plus de 20 ans en Suisse.

Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de bien-être économique du pays, de défense de l'ordre, de prévention d'infractions pénales et de protection des droits d'autrui. Afin de procéder à la pesée des intérêts, la Cour estime que le requérant, condamné entre 1995 et 2002 pour des infractions mineures, ne représente pas une menace pour l'ordre public, que son endettement et les sommes touchées de l'assistance publique ne sont qu'un élément parmi d'autres, que son épouse et ses enfants majeurs bénéficient d'une autorisation de séjour en Suisse, que son état de santé s'est sérieusement affaibli, et conclut que cette ingérence était disproportionnée eu égard à la durée considérable du séjour des requérants en Suisse et à leur intégration sociale (ch. 57 - 67).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG


Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto del permesso di dimora.

I ricorrenti sono una coppia di cittadini della Bosnia e Erzegovina. Dopo aver vissuto in Svizzera per oltre vent'anni, il marito aveva annunciato la sua partenza definitiva all'ufficio cantonale della migrazione, mentre la moglie era rimasta in Svizzera. Quattro mesi dopo la partenza il marito era tornato in Svizzera e la moglie aveva presentato una domanda di ricongiungimento familiare, che era stata rigettata a causa, tra l'altro, di debiti e della continua dipendenza dall'aiuto sociale. La Corte ha riconosciuto che il benessere economico di un Paese può essere fatto valere come motivo legittimo per rigettare un permesso di dimora. Tuttavia ha ritenuto che, soprattutto considerando la lunga permanenza dei ricorrenti in Svizzera e la loro incontestabile integrazione sociale in tale Paese, la misura oggetto della controversia non era giustificata da un'esigenza sociale imperativa, né era commisurata agli obiettivi legittimi addotti. Violazione dell'art. 8 CEDU (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH