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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Maintien de la mention "prostituée" dans un dossier de police.

La mémorisation de données relatives à la vie privée constitue une ingérence au sens de l'art. 8 CEDH. S'agissant de la profession de l'intéressée, la mention "prostituée" a été biffée du système informatique de la police et remplacée par "couturière". Toutefois, cette mention figure encore dans le dossier de police. Au vu des incertitudes quant à la suppression de cette indication, du comportement contradictoire des autorités à cet égard, du principe selon lequel il leur appartient d'apporter la preuve de l'exactitude d'une donnée, de leur marge d'appréciation réduite en la matière et de la gravité de l'ingérence, le maintien de la mention "prostituée" pendant des années dans le dossier de police n'est pas nécessaire dans une société démocratique (ch. 55 - 71).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG
(4° rapporto trimestriale 2011)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); registrazione come prostituta nella banca dati della polizia.

In occasione di un controllo a Ginevra nel 1993, la polizia ha trovato addosso alla ricorrente dei biglietti da visita recanti la seguente scritta: "Donna gentile e carina, sulla tarda trentina, cerca un amico che ogni tanto vada a bere qualcosa o esca con lei. Numero di telefono [...]" schedandola quindi come prostituta. La ricorrente nega tuttora di aver lavorato come prostituta, deplorando dinanzi alla Corte di figurare come tale nella banca dati della polizia.

La Corte riconosce che la conservazione dei dati personali della ricorrente aveva l'obiettivo di difendere l'ordine pubblico, di prevenire reati e di tutelare i diritti altrui. Tuttavia era nell'interesse della ricorrente far cancellare la denominazione di "prostituta", in quanto lesiva della sua reputazione e d'intralcio nella vita quotidiana. Inoltre, alla Corte sfugge il nesso causale tra la condanna della ricorrente per un reato di poca entità (insulti e insistenti chiamate telefoniche) e il mantenimento della misura controversa. Mantenere per anni la denominazione "prostituta" nella banca dati della polizia sulla base di un mero sospetto viola la presunzione d'innocenza e non è necessario in una società democratica.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH