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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Faculté de prendre connaissance d'un écrit de la commune de Rarogne produit dans le cadre d'un procès relatif à la construction d'une route.

Les plans de construction prévoyaient la mise à disposition d'une partie des parcelles des requérants. Le Conseil d'Etat valaisan rejeta l'opposition des intéressés qui réclamaient qu'une autre variante soit choisie pour le tracé de la route. Les requérants formèrent ensuite recours auprès du tribunal cantonal valaisan et exigèrent la consultation de certaines pièces du dossier. Après avoir ordonné un échange d'écritures, le tribunal cantonal rejeta le recours et refusa la consultation de certaines pièces jugées non pertinentes. Le Tribunal fédéral confirma ce jugement et rejeta notamment le moyen tiré de l'inexactitude alléguée des motifs de fait en rapport avec une nouvelle prise de position de la commune, dont les requérants n'avaient pas eu connaissance.
Le fait que les intéressés auraient pu constater, sur la base de la lecture de l'arrêt du tribunal cantonal, qu'il existait apparemment une seconde prise de position communale, ne libère pas les autorités internes de leurs obligations découlant de la Convention, même si les personnes qui n'ont pas transmis les documents ont agi de bonne foi (ch. 27 - 35).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(3° rapporto trimestriale 2013)

Diritto ad un processo equo (art. 6 § 1 CEDU); parità delle armi.

I ricorrenti hanno impugnato davanti al Tribunale cantonale il rigetto della loro opposizione a un progetto di strada cantonale. Il Tribunale cantonale ha chiesto ai tre Comuni interessati di inviargli le loro osservazioni che ha poi trasmesso ai ricorrenti con una lettera di accompagnamento nella quale menzionava tra le altre cose un parere del Comune di Raron del 19 aprile 2004. Il ricorso è stato respinto. Nella presentazione dei fatti, il Tribunale cantonale ha fatto riferimento a un parere espresso dal Comune di Raron il 28 maggio 2004 ("Die Munizipalgemeinden Raron am 28. Mai 2004 und Visp [...] nahmen denselben Standpunkt ein") e la sua sentenza è stata confermata dal Tribunale federale che nella motivazione ha pure fatto riferimento al parere del Comune di Raron del 28 maggio 2004 e ha sottolineato che, anche se il parere non era stato inviato ai ricorrenti, questi ultimi vi avrebbero comunque avuto accesso poiché avevano potuto consultare l'insieme degli atti. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno fatto valere una violazione del diritto a un processo equo poiché tale parere non era stato loro comunicato.

La Corte ha constatato che le parti e i tribunali non sapevano esattamente quanti fossero i pareri del Comune di Raron in quanto, probabilmente, il 28 maggio 2004 sono stati firmati gli estratti dei verbali di due sedute del Consiglio municipale con la menzione "per copia conforme". La Corte ha ritenuto tuttavia che ciò non spiega per quale motivo i tribunali svizzeri avevano menzionato un solo parere del 28 maggio 2004. Inoltre ha rilevato che il Governo non ha provato che i ricorrenti avessero avuto la possibilità di visionare gli estratti dei verbali in questione. Inoltre la possibilità dei richiedenti di riconoscere l'errore e chiedere la produzione del documento, cosa che questi ultimi hanno omesso di fare sebbene fossero rappresentati da un avvocato, non esenta le autorità dagli obblighi derivanti dalla Convenzione. Violazione dell'articolo 6 § 1 (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH