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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pénale pour avoir contesté publiquement l'existence du génocide arménien.

Le requérant est un homme politique turc qui a qualifié publiquement la thèse du génocide arménien de mensonge international. Condamné par les autorités suisses pour discrimination raciale, le requérant se plaint d'une violation de son droit à la liberté d'expression.
La Grande Chambre a examiné si les autorités suisses avaient ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant à la liberté d'expression et le droit des Arméniens à la protection de leur dignité. Pour procéder à cette évaluation, les juges strasbourgeois ont tenu compte des circonstances du cas d'espèce: nature des propos du requérant, contexte de l'ingérence, mesure dans laquelle les propos litigieux ont heurté les droits des Arméniens, existence ou non d'un consensus parmi les Hautes Parties contractantes quant à la nécessité de recourir à des sanctions pénales à l'égard de propos de cette nature, existence éventuelle de règles de droit international en la matière, raisonnement suivi par les juridictions suisses pour justifier la condamnation du requérant et gravité de l'ingérence. La Cour est arrivée à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire dans une société démocratique de condamner pénalement le requérant afin de protéger les droits de la communauté arménienne (ch. 196-280).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.

N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à celui du 17.12.2013 d'une chambre, qui était arrivée à la même conclusion.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2015)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); sanzione penale per aver negato il genocidio armeno.

La questione riguarda la condanna basata sull'articolo 261bis capoverso 4 del CP (norma penale contro il razzismo) di un politico turco, il quale ha sostenuto pubblicamente in Svizzera che le deportazioni di massa e il massacro degli armeni da parte dell'Impero Ottomano nel 1915 non sarebbero stati un genocidio. Il ricorrente ha fatto valere davanti alla Corte una violazione della libertà d'espressione.

Dopo aver soppesato da un lato il diritto alla libertà di espressione del ricorrente e dall'altro il diritto al rispetto della dignità delle vittime e dell'identità armena (tutelati dall'art. 8 CEDU; diritto al rispetto della vita privata), la Corte non ha ritenuto necessario, in una società democratica, punire penalmente il ricorrente per le opinioni espresse al fine di proteggere i diritti interessati della comunità armena. In particolare, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente riguardassero una questione di interesse pubblico e non dovessero essere interpretate come un'incitazione all'odio o all'intolleranza. Le dichiarazioni contestate non sarebbero state espresse in un contesto di forte tensione o specifica portata storica in Svizzera e non avrebbero nuociuto alla dignità della comunità armena al punto da richiedere una risposta penale in Svizzera. Infine, la Svizzera non è tenuta per impegni internazionali a criminalizzare tali dichiarazioni. Risulta che i tribunali nazionali abbiano sanzionato le dichiarazioni del ricorrente in quanto difformi dall'opinione dominante in Svizzera; imporre una condanna penale è grave. Violazione dell'articolo 10 CEDU (10 voti contro 7).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 10 CEDH