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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 3 et 8 CEDH, pris isolément et combinés avec l'art. 13 CEDH. Renvoi en Italie d'un requérant d'asile syrien souffrant de problèmes psychiques (stress post-traumatique).

Affaire similaire à celle de A.S. contre Suisse. La situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne saurait constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas développé de relations familiales étroites en Suisse avec sa soeur, elle-même arrivée dans ce pays quelques jours seulement avant le requérant et dont le séjour sur le territoire suisse était toléré pendant la durée de la procédure d'asile. De plus, le Tribunal administratif fédéral procède normalement à un examen approfondi de chaque situation individuelle et n'hésite pas à invoquer la clause de souveraineté contenue dans l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin. Il en résulte que le requérant a bénéficié d'un recours effectif. En conséquence, son grief tiré de l'art. 13 combiné avec l'art. 3 et l'art. 8 CEDH doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement (ch. 16 - 31).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2015)

Trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 in combinato disposto con art. 3 e 8 CEDU); allontanamento verso l'Italia.

Il ricorrente siriano di origine curda ha fatto valere un possibile trattamento contrario all'articolo 3 CEDU nel caso di un allontanamento verso l'Italia, sulla base delle cattive condizioni per i richiedenti l'asilo e della mancanza di assistenza per la sua malattia psichica. L'allontanamento, inoltre, costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in quanto interromperebbe il rapporto con la sorella e suo marito, residenti in Svizzera, tanto più che il ricorrente è particolarmente bisognoso di protezione e dipendente dalla sorella a causa della propria malattia psichica.

In merito all'articolo 3 CEDU, la Corte ha stabilito che il caso presenta delle somiglianze con la sentenza A.S. contro la Svizzera del 30 giugno 2015 (cfr. Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo 2° trimestre 2015), nella quale aveva deciso che lo stato di salute del ricorrente non era critico e che nulla indicasse la mancanza di un adeguato trattamento dei problemi psichici nel caso di ritorno in Italia. La Corte ha inoltre stabilito che le condizioni di accoglienza di per sé non giustificano un blocco di tutti gli allontanamenti verso l'Italia.

La Corte ha fatto riferimento alla sentenza A.S. contro la Svizzera anche in merito all'articolo 8 CEDU, rilevando che le autorità nazionali avevano concesso al ricorrente di restare in Svizzera per meno di due mesi e al solo fine di esaminare la sua domanda d'asilo e di soddisfare le disposizioni del regolamento Dublino e le norme nazionali. Il ricorrente non può pertanto far valere la costituzione in Svizzera di uno stretto legame familiare con la sorella, tanto più che ella era entrata in Svizzera solo pochi giorni prima del ricorrente e all'epoca anche il suo soggiorno era stato autorizzato solo per la durata della procedura d'asilo. Irricevibile (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 3 et 8 CEDH, art. 13 CEDH