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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Espropriazione, temporanea o definitiva.
1. Le domande intese a far trasformare un'espropriazione temporanea - richiesta dall'espropriante - in espropriazione definitiva (art. 6 LEspr) devono essere presentate dall'espropriato, a pena di perenzione, entro il termine di 30 giorni di cui agli art. 30, 31 e 36 LEspr (consid. 2).
2. Espropriazione temporanea di terreni facenti parte del patrimonio fiscale di un comune, fondata sulla necessità di modificare il percorso di una strada comunale a causa della soppressione di un passaggio a livello: nella procedura espropriativa il comune espropriato ha diritto ad un'indennità corrispondente al valore venale di tali terreni (consid. 3b).
L'eventuale ripartizione delle spese dell'opera tra l'impresa ferroviaria e il proprietario della strada costituisce l'oggetto di una diversa procedura, prevista dall'art. 40 della LF sulle ferrovie, del 20 dicembre 1957 (consid. 3a).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 6 LEspr, art. 30, 31 e 36 LEspr