Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Protezione delle acque, licenza edilizia. LF dell'8 ottobre 1971 (LTA). Ordinanza generale sulla protezione delle acque, del 19 giugno 1972 (OPA).
Relazione tra gli art. 19 e 20 LIA. Interpretazione dell'art. 20, la cui redazione è imprecisa. Ove sia prevista l'assegnazione del fondo alla "zona residua", ma questo si trovi ancora in una zona edificabile ai sensi della disciplina edilizia comunale in vigore, è applicabile l'art. 20 e non l'art. 19 LIA. L'autorità deve esaminare se possa essere garantito, eventualmente a spese del proprietario interessato, un allacciamento alla canalizzazione comunale in modo conforme alle prescrizioni.