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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Cessione delle ragioni ereditarie (art. 635 cpv. 1 CC); rappresentanza senza autorizzazione (art. 38 CO).
Presupposti e effetti di una convenzione avente per oggetto parti ereditarie, nel senso dell'art. 635 CC, conclusa tra l'erede legittimo, istituito erede universale per testamento, e gli altri eredi legittimi (consid. 6a). Conclusione di una convenzione avente per oggetto parti ereditarie da parte di un rappresentante non autorizzato (consid. 6c). Per la conclusione di una convenzione avente per oggetto parti ereditarie non necessita il consenso né dei creditori della successione né - nel caso di un'erede coniugata - quello del marito o dell'autorità tutoria (consid. 6d). Anche se la successione è parzialmente composta da immobili, la validità di una convenzione ai sensi dell'art. 635 CC non è subordinata alla forma pubblica (consid. 6e). La pretesa fondata su di una disposizione per causa di morte può divenire caduca (per esempio a dipendenza di una convenzione avente per oggetto parti ereditarie) senza l'esigenza di una decisione giudiziale (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 635 CC, art. 635 cpv. 1 CC, art. 38 CO