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Regesto

Marche di fabbrica. Art. 6 cpv. 1 LMF; rischio di confusione tra marche di prodotti farmaceutici.
Laddove, pur soggiacendo in linea di principio all'obbligo della ricetta medica, i prodotti farmaceutici considerati possono essere conseguiti in pratica dal consumatore senza eccessiva difficoltà, il rischio di confusione va commisurato al grado di attenzione del grande pubblico.

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referenza

Articolo: Art. 6 cpv. 1 LMF