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Regesto

Esecuzione diretta contro un'eredità non divisa; art. 65 cpv. 3 LEF.
1. L'esecutore testamentario è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti esecutivi destinati all'eredità non divisa (consid. 1).
2. L'autorità di vigilanza deve esaminare, nelle procedure di reclamo e di ricorso, se la persona cui sono stati notificati atti esecutivi per l'eredità non divisa, o che ha dato procura per il ritiro a un'altra persona, è compresa nella cerchia delle persone menzionate nell'art. 65 cpv. 3 LEF (consid. 3).
3. La decisione di un'autorità di vigilanza di sospendere una procedura fintanto che un tribunale estero non abbia reso un giudizio in un processo concernente un'eredità non divisa, nel quale il ricorrente, creditore dell'eredità, non è parte, può costituire diniego formale di giustizia (consid. 2).
4. Le autorità di vigilanza sono abilitate, nella procedura di reclamo, rispettivamente di ricorso, a esaminare a titolo pregiudiziale, questioni giuridiche relative ad altri campi del diritto (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 65 cpv. 3 LEF