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Regesto

Vendita e trattative private in caso di fallimento.
1. Contro le decisioni della seconda adunanza dei creditori, rispettivamente contro quelle che i creditori prendono per via di circolazione, è ammesso il ricorso di cui all'art. 19 LEF per l'esercizio arbitrario dell'apprezzamento (consid. 1).
2. Una vendita a private trattative, conclusa validamente per quanto concerne il compratore, è suscettibile di essere annullata per violazione di una norma di procedura? Questione lasciata aperta (consid. 2).
3. Prima della conclusione della vendita a trattative private deve essere data la possibilità a tutti i creditori di maggiorare il prezzo offerto (consid. 3 lett. c; conferma della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 19 LEF