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Regesto

Differimento della dichiarazione di fallimento (art. 725 cpv. 4 CO).
Compensazione nella procedura concordataria (art. 316m LEF e 32 del regolamento concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio.
1. La decisione che pronuncia il differimento della dichiarazione di fallimento deve essere pubblicata d'ufficio (consid. 4).
2. Se la decisione che differisce la dichiarazione di fallimento non ha fatto oggetto di pubblicazione, il momento in cui il creditore ne è effettivamente venuto a conoscenza è determinante ai fini dell'esclusione della compensazione giusta gli art. 316m LEF e 32 del regolamento concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio (consid. 5).

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Articolo: art. 316m LEF, art. 725 cpv. 4 CO