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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 117 CP.
In caso di reato di omissione, il rapporto di causalità naturale tra la condotta dell'agente e l'evento è dato solo se, in assenza dell'omissione, l'evento avrebbe avuto luogo con certezza o con un grado di probabilità prossimo alla certezza.
Non è quindi sufficiente che l'atto omesso sia stato idoneo ad impedire eventualmente, o persino molto probabilmente, l'evento.

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Articolo: Art. 117 CP