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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Libertą personale; detenzione preventiva.
1. Legittimazione per impugnare norme di carattere obbligatorio generale (nella fattispecie: un'ordinanza cantonale sulle carceri di polizia) (consid. 1).
2. Portata
- della garanzia della libertą personale e di altri diritti constituzionali fondamentali,
- della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
- delle Regole minime per il trattamento dei detenuti, nel quadro dell'esame di un regolamento carcerario (consid. 2).
3. Esame di determinate prescrizioni dell'ordinanza impugnata:
- possibilitą di portare in cella effetti personali (consid. 3);
- obbligo di tenere i letti sollevati (consid. 4);
- regali di terzi (consid. 6);
- passeggi, attivitą fisica (consid. 7);
- giornali, riviste e libri (consid. 8);
- possibilitą di prendere in cella apparecchi radiofonici (consid. 9);
- corrispondenza (consid. 11).