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Regesto

Art. 4 e 22ter Cost. Revisione di un piano delle zone; certezza del diritto, buona fede.
Sotto il profilo del principio della tutela della buona fede, le assicurazioni fornite circa il mantenimento di un piano delle zone o di un determinato azzonamento sono vincolanti soltanto se provengono dall'organo competente a modificare detta pianificazione. Ove all'uopo sia competente il legislatore comunale, il proprietario fondiario non puņ, in caso di revisione del piano delle zone, far valere una violazione del principio della tutela della buona fede invocando le dichiarazioni o l'attitudine degli organi dell'amministrazione comunale. Anche allorquando non abbia fornito alcuna assicurazione vincolante, il legislatore comunale deve tuttavia tener conto del precetto della certezza del diritto.

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Articolo: Art. 4 e 22ter Cost.