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Regesto

Esecuzione di sentenze straniere. Proroga del foro. Competenza dei tribunali stranieri. Art. 59 Cost., art. 1 e 17 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869.
1. La garanzia del foro del domicilio può essere invocata tanto dalle persone giuridiche, quanto da quelle fisiche (consid. 2a).
2. Per determinare la nazionalità di una società il Tribunale federale si attiene al criterio della sede sociale, salvo che si tratti di una sede fittizia (consid. 2b).
3. Esistenza di fatto di una società francese prima dell'accertamento giudiziario della nullità dei suoi atti costitutivi (consid. 3c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 59 Cost.