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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Espropriazione; indennità per estinzione di servitù (art. 23 cpv. 1 LEspr).
1. Servitù quale oggetto d'espropriazione (consid. 1).
2. Indennità spettante ai titolari di servitù in caso d'estinzione o di limitazione dei loro diritti (art. 23 cpv. 1 LEspr):
a) Stima delle servitù. Oggetto e contenuto della pretesa fondata sull'art. 23 cpv. 1 LEspr; delimitazione di tale pretesa rispetto a quelle fondate sull'art. 19 LEspr (consid. 2).
b) L'espropriante non è tenuto a indennizzare la perdita di vantaggi che esulino dall'interesse insito nella servitù (per esempio, la perdita della facoltà di esigere dal proprietario del fondo gravato una controprestazione in caso di rinuncia alla servitù) (consid. 3a).
c) Per la determinazione dell'indennità è irrilevante la controprestazione che il titolare della servitù abbia versato per il suo acquisto (consid. 3b).
d) Può un Comune che, per ragioni pianificatorie, aveva a suo tempo acquistato a titolo oneroso una servitù personale avente per oggetto un divieto di costruzione, pretendere un'indennità per l'estinzione di tale servitù dovuta al fatto che il fondo è stato espropriato? Questione risolta negativamente nel caso concreto (consid. 3c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 23 cpv. 1 LEspr, art. 19 LEspr