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Regesto

Diritto successorio: cessione di ragioni ereditarie tra coeredi; art. 635 CC.
1. La cessione di ragioni ereditarie tra coeredi ha effetti reali, qualora tale sia stata la volontà delle parti risultante dall'atto di cessione (consid. 1-4).
2. Perché in caso di cessione tra coeredi di diritti su di un immobile in proprietà comune possa procedersi alla relativa iscrizione nel registro fondiario non occorre l'accordo di tutti i coeredi (consid. 5).
3. Il coerede uscente dalla comunione ereditaria per aver ceduto i propri diritti rimane solidalmente responsabile dei debiti dell'eredità per un periodo di cinque anni (consid. 6).

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Articolo: art. 635 CC