Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Registro fondiario.
1. Iscrizione.
Potere d'esame dell'ufficiale del registro fondiario in caso di richiesta fondata su una decisione giudiziaria:
a) in generale (consid. 2b, 2c);
b) ove la decisione confermi un provvedimento di carattere superprovvisorio, già eseguito dall'ufficio del registro fondiario (consid. 3).
2. Cancellazione.
Un'iscrizione già effettuata non può essere impugnata con ricorso all'autorità di vigilanza (consid. 3 in fine).