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Regesto

Art. 401 CO, 197 LEF: Effetti del fallimento quanto ai beni del mandatario.
1. L'eccezione contituita dall'art. 401 alla regola generale dell'art. 197 LEF è applicabile a qualsiasi forma di mandato, ma si riferisce unicamente ai crediti o alle cose mobili acquisiti dal mandatario in proprio nome ma per conto del mandante (consid I, 1).
2. Di regola questa eccezione non concerne dunque le somme in denaro incassate dal mandatario prima del suo fallimento (consid. II, 1) né i crediti o cose mobili non acquisite nell'esercizio regolare del mandato (consid. II, 2 lett. b).
3. Perché l'art. 401 possa trovare applicazione, se del caso anche trattandosi di una somma in denaro, occorre almeno che questa sia individualizzata e che non sia più a libera disposizione del mandatario (consid. II, 4 e 5).

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Articolo: Art. 401 CO, art. 197 LEF