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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Azione di riduzione, compensi per contribuzione alle spese domestiche, arricchimento illegittimo.
1. L'azione di riduzione non è identica all'azione di restituzione. Un ritardo nella restituzione è possibile solo dopo la pronuncia giudiziale sulla riduzione (consid. 2).
2. Il compenso per contribuzione alle spese domestiche giusta l'abrogato art. 633 CC non può essere fatto valere che in sede di divisione. Su tale pretesa non sono in principio dovuti interessi (consid. 3).
3. L'azione di restituzione dell'arricchimento illegittimo è sussidiaria alle altre azioni (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 633 CC