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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 58 CO. Incidente della circolazione su di una strada cantonale secondaria. Responsabilità del proprietario della strada.
1. Richiamo di giurisprudenza (consid. 1).
2. L'istallazione di barriere di sicurezza sulle strade di montagna si impone unicamente nei luoghi dove esiste un reale pericolo di incidente (consid. 2a).
3. Scopo delle bordature è di delimitare la carreggiata e non di trattenere i veicoli usciti di strada (consid. 2b).
4. Il conducente che circola d'inverno su di una strada di montagna deve tener conto della presenza di solchi nella neve indurita e adattarvi il suo modo di condurre (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 58 CO