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Regesto

Art. 268 n. 1 PP. Carattere sussidiario del ricorso per cassazione al Tribunale federale.
1. Il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto ove il ricorrente abbia esaurito tutti i rimedi di diritto cantonali che gli permettano di far riesaminare liberamente l'applicazione del diritto federale (consid. 1 lett. a).
2. Chi è stato condannato in contumacia non può proporre ricorso per cassazione al Tribunale federale senza aver previamente presentato all'autorità cantonale una domanda di revoca ammissibile ed essere stato giudicato in contraddittorio (consid. 1 lett. b, c).

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Articolo: Art. 268 n. 1 PP