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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 13 cpv. 1 e 44 CP; art. 277 PP.
Ove un tossicomane commetta un reato, il giudice cantonale deve pronunciarsi espressamente sulla necessità di una perizia diretta a determinare il grado di responsabilità dell'agente e ad accertare l'opportunità di una misura di sicurezza (consid. 1).
2. Nozione di reato continuato.
Il reato continuato presuppone che i singoli atti punibili presentino una certa identità o, quanto meno, una certa analogia; ciò implica pure una certa unità di luogo e di tempo (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 13 cpv. 1 e 44 CP, art. 277 PP