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Regesto

Art. 4 e Art. 22ter Cost.; diniego d'approvazione di un piano delle zone.
1. Provvedimenti che riducono la zona edificabile corrispondono all'interesse pubblico laddove a tale zona sia stata attribuita una superficie eccedente i bisogni prevedibili nel corso dei prossimi 10-15 anni. Essi non debbono tuttavia avere come conseguenza una limitazione eccessiva di singole parti della zona edificabile aventi un'estensione appropriata (consid. 2 e consid. 3).
2. Rilevanza del principio dell'uguaglianza di trattamento nei provvedimenti pianificatori, in particolare per quanto concerne il confronto tra piani di diversi comuni (consid. 4).

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Articolo: Art. 4 e Art. 22ter Cost.