Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 31 Cost. e 2 disp. trans. Cost; rappresentanza professionale delle parti nella procedura di rigetto dell'opposizione.
I cantoni hanno il diritto di riservare agli avvocati diplomati la rappresentanza professionale delle parti nelle procedure incidentali di natura giudiziaria che hanno luogo in materia di esecuzione; l'art. 27 LEF non si riferisce a tali procedure (conferma della giurisprudenza).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 31 Cost., art. 27 LEF