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Regesto

Art. 85 lett. a OG; elezioni comunali secondo il sistema della rappresentanza proporzionale; ripartizione dei seggi residui.
1. Nella procedura del controllo concreto delle norme il Tribunale federale esamina la costituzionalità della disposizione censurata soltanto in relazione con le circostanze concrete del caso litigioso (consid. 3a).
2. Cognizione del Tribunale federale nell'esame dei ricorsi per violazione del diritto di voto dei cittadini, in particolare con riferimento all'interpretazione del diritto costituzionale cantonale (consid. 3b).
3. L'art. 67 cpv. 1 della legge vallesana sulle elezioni e votazioni, secondo cui solo le liste che abbiano ottenuto nella prima ripartizione almeno un seggio possono partecipare alla ripartizione dei seggi, è compatibile con l'art. 87 cpv. 1 della cost. vallesana, il quale stabilisce che le elezioni comunali vanno effettuate secondo il sistema della ripartizione proporzionale (consid. 3c).

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referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG