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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Blocco di un fondo nel registro fondiario quale garanzia in un processo di divorzio.
1. Una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 CC non può essere annotata nel registro fondiario in garanzia del diritto della moglie alla sua parte degli aumenti della sostanza coniugale o alla restituzione dei suoi apporti (consid. 2).
2. Il blocco di un fondo nel registro fondiario ordinato a tal fine è una misura di diritto procedurale cantonale (consid. 3b).
3. Un tale blocco è compatibile con il diritto federale? (consid. 3c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 960 cpv. 1 CC