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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Impugnazione di una decisione dell'assemblea generale.
1. Art. 700 cpv. 1 CO. Le trattande devono essere menzionate nell'avviso di convocazione in modo che gli azionisti sappiano su quali oggetti deve essere discusso e eventualmente deciso.
2. Art. 700 cpv. 2 CO. La menzione "liquidità della società" non è sufficiente per la decisione di vendere l'inventario della società.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 700 cpv. 1 CO, Art. 700 cpv. 2 CO