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Regesto

Successione di un'attinente ginevrina, domiciliata e deceduta in Francia. Porzione legittima dei collaterali. Art. 472 CC, art. 59 cpv. 2 tit. fin. CC, art. 5 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869.
1. Se alla successione di un cittadino svizzero domiciliato da ultimo all'estero è applicabile il diritto svizzero, la porzione legittima dei collaterali soggiace alla stessa disciplina che regola il caso corrispondente di un cittadino svizzero domiciliato in un cantone diverso da quello di cui è attinente (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a, b).
2. Il rinvio al "luogo d'origine" contenuto nell'art. 5 cpv. 1 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, non comporta, per effetto dell'art. 59 cpv. 2 tit. fin. CC (consid. 2c, aa), l'applicazione del diritto cantonale per quanto concerne la porzione legittima dei collaterali (consid. 2c, bb).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 59 cpv. 2 tit. fin. CC, Art. 472 CC