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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Stato di ripartizione nel fallimento (art. 261 segg. LEF).
1. Lo stato di ripartizione puņ essere impugnato sia dal creditore pignoratizio che dal fideiussore che garantisce il pagamento del debito accanto al pegno (consid. 1).
2. Portata di una clausola di pegno collettivo inserita nell'elenco-oneri di diversi fondi, nel caso in cui le somme garantite da pegno indicate nelle graduatoria e negli elenchi-oneri differiscono da fondo a fondo (consid. 2).