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Regesto

Art. 41 n. 3 CP; revoca della sospensione condizionale della pena.
Qualora il condannato non abbia tenuto buona condotta, pur essendo stata adottata nei suoi confronti una prima decisione con cui si è rinunciato a ordinare la revoca della sospensione condizionale della pena, il giudice chiamato in seguito a pronunciarsi nuovamente sulla revoca può ordinarla soltanto se la condotta già considerata in occasione della prima decisione lo giustifichi in relazione con i nuovi elementi.

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Articolo: Art. 41 n. 3 CP