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Intestazione

106 IV 391


95. Sentenza della Corte di cassazione del 24 settembre 1980 nella causa X. c. Procura pubblica sopracenerina (ricorso per cassazione)

Regesto

1. Art. 26 cpv. 2 LCS.
Indizio concreto di un comportamento scorretto da parte di un pedone che si trova sulla carreggiata fuori di un passaggio pedonale. Obbligo di particolare prudenza a carico del conducente con diritto di precedenza (consid. 1-3).
2. Relazione tra l'art. 90 n. 1 LCS e gli art. 117 e 125 CP.
Quando il pericolo che le norme della circolazione violate intendono garantire s'è concretamente estrinsecato ed esaurito in un omicidio colposo o in lesioni colpose, la condanna dell'infrattore per tale fatto esclude che egli possa essere punito anche ai sensi dell'art. 90 n. 1 LCS (conferma della giurisprudenza) (consid. 4).

Fatti da pagina 392

BGE 106 IV 391 S. 392
Il 13 settembre 1978, in località Al Ponte del comune di Biasca, un furgone guidato da X. urtava Y., che si trovava sulla carreggiata, fuori da un passaggio pedonale. Dopo aver fatto la spesa in un vicino negozio, la signora Y., attraversando la strada, aveva perduto un sacchetto contenente patate, che si erano sparpagliate sull'asfalto. Essa s'era fermata per raccoglierle, allorquando aveva notato il sopraggiungere del furgone proveniente da Polleggio; rialzatasi, era tornata sui suoi passi di corsa per raggiungere il marciapiede che aveva lasciato poco prima. X., alla guida del furgone, aveva passato il ponte sul fiume Brenno ad una velocità a suo dire non eccedente i 60 km orari, allorché vedeva Y. che si chinava per raccogliere le patate cadute nel centro della strada. Egli spostava il furgone a destra, pensando di poter passare da quel lato accanto alla donna che si trovava nel mezzo della strada. Sennonché la signora Y. era corsa in quel momento verso il marciapiede a destra, sicché l'investimento si era rivelato inevitabile.
Il Pretore del distretto di Riviera condannava X. ad una multa di Fr. 480.-- per infrazione alle norme della circolazione stradale e per lesioni colpose gravi.
Con sentenza del 9 giugno 1980 la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino respingeva, in quanto ammissibile, il ricorso propostole da X. avverso la decisione pretorile.
X. ha impugnato con ricorso per cassazione dinnanzi al Tribunale federale la sentenza della Corte cantonale, chiedendo che essa sia annullata e che
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la causa sia rinviata a tale corte per nuova decisione.
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il gravame.

Considerandi

Considerando in diritto:

1. Nella fattispecie il ricorrente aveva la precedenza rispetto a Y. che, quale pedone, si trovava sulla carreggiata fuori da un passaggio pedonale (art. 47 cpv. 5 ONCS). Il suo diritto di precedenza non era peraltro assoluto, bensì limitato dal principio contenuto nell'art. 26 cpv. 2 LCS. In base a tale principio, chi ha il diritto di precedenza deve usare particolare prudenza quando vi siano indizi per ritenere che un pedone non si comporti correttamente sulla strada. In quest'ultimo caso occorre nondimeno che siano date circostanze particolari che lascino supporre concretamente un'attitudine scorretta di chi è debitore della precedenza. Non è sufficiente al riguardo una possibilità meramente astratta che costui non rispetti il diritto di precedenza (DTF 97 IV 244, DTF 96 IV 132).
a) La decisione impugnata ha accertato che il ricorrente s'era avveduto, dopo aver attraversato il ponte sul fiume Brenno, che Y. era scesa sulla carreggiata, aveva perduto nel suo mezzo un sacchetto di patate e s'era chinata a raccogliere quest'ultime, sparpagliatesi sulla strada. Nel momento in cui la signora Y. aveva cominciato ad attraversare la strada, il ricorrente non era ancora tenuto a frenare, sempreché si trovasse ad una sufficiente distanza da essa. Dalla sentenza impugnata risulta che questo era il caso, dato che detta sentenza non ravvisa alcun indizio concreto ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LCS nel fatto che Y. fosse scesa sulla carreggiata. La situazione s'era tuttavia modificata radicalmente allorquando alla signora Y. era caduto il sacchetto con le patate ed essa si accingeva a raccoglierle. In quel momento il ricorrente doveva rendersi conto che l'attenzione della donna s'era concentrata su altra cosa che il traffico stradale e che, sorpresa dai veicoli sopravvenienti, essa sarebbe potuta essere tentata di mettersi al riparo spostandosi improvvisamente verso una parte o l'altra della strada per raggiungere il marciapiede. Questa concreta possibilità esisteva nella fattispecie e costituiva pertanto un indizio non trascurabile che la signora Y. non avrebbe eventualmente rispettato il diritto di precedenza del ricorrente. Costui, visto che la signora Y. aveva perduto il sacchetto
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e che si accingeva a raccoglierne il contenuto, avrebbe dovuto ridurre subito la velocità, in guisa da poter, se necessario, arrestare il proprio veicolo dinnanzi alla donna. Egli non ha agito in tal modo. Come accertato in modo vincolante dalla Corte cantonale, egli, benché avesse notato quanto sopra, aveva proseguito la propria marcia ad una velocità di 48 km orari, limitandosi a portarsi più a destra e frenando unicamente dopo aver visto che la donna ritornava di corsa sui propri passi. La reazione che gli imponevano le circostanze è stata tardiva e ciò dev'essergli posto a carico quale imprevidenza colpevole ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 CP.
b) A torto il ricorrente si richiama a quanto stabilito nella sentenza pubblicata in DTF 103 IV 107. Il comportamento di Y. non può essere paragonato a quello comune di un pedone che da sinistra scende sulla carreggiata per attraversare la strada fuori di un passaggio pedonale; secondo la comune esperienza in materia di circolazione stradale, tali pedoni sogliono attraversare la carreggiata fino circa a metà, per poi fermarsi e attendere che siano passati i veicoli percorrenti la parte destra della carreggiata stessa. La loro attenzione è in questi casi concentrata sul traffico. In ciò si differenzia la fattispecie in esame, in cui la vittima era, invece, intenta nel centro della carreggiata a raccogliere frettolosamente le patate cadutele poco prima.

2. Lo stesso ricorrente riconosce che le lesioni subite dalla vittima vanno qualificate come gravi ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 CP. Egli contesta tuttavia l'esistenza del nesso di causalità tra la propria condotta e l'evento. Al proposito fa valere che il pericolo s'è manifestato soltanto nel momento in cui il sacchetto di patate era caduto sulla carreggiata. Per effetto della repentina ed istintiva reazione della signora Y., che era corsa di nuovo verso il marciapiede, egli era stato, a suo dire, sorpreso e non aveva avuto a sua disposizione né il tempo né lo spazio necessari per adottare le misure che, secondo la Corte cantonale, s'imponevano in quel frangente. L'argomentazione del ricorrente non vale tuttavia a revocare in dubbio l'esistenza del nesso di causalità naturale e di quello di causalità adeguata, ammessi a ragione dalla Corte cantonale.
a) È esatto che il pericolo era divenuto per il ricorrente riconoscibile soltanto al momento della caduta del sacchetto di patate. Affermando di non aver avuto né tempo né spazio a disposizione per evitare l'investimento,
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egli si riferisce tuttavia a torto al momento in cui la signora Y. si accingeva a raggiungere nuovamente di corsa il marciapiede; il suo rilievo è corretto solo se riferito al momento precedente a quello della caduta del sacchetto. Si potrebbe ammettere l'interruzione del nesso di causalità naturale soltanto se il ricorrente avesse reso verosimile che l'investimento si sarebbe prodotto anche se avesse subito frenato nel momento in cui erano cadute le patate (DTF 105 IV 19 con richiami). Il ricorrente non ha sostenuto né provato che ciò fosse il caso.
b) La Corte cantonale ha anche esattamente ammesso l'esistenza del nesso di causalità adeguata. Sfugge in particolare a censura la sua considerazione, secondo cui, pur avendo la vittima reagito in modo strano, il suo comportamento non era, nelle circostanze concrete, del tutto imprevedibile (v. tra altre DTF 94 IV 27), e tale quindi da interrompere il rapporto di causalità.

3. Né può giovare infine al ricorrente la giurisprudenza che ritiene scusabile l'agire del conducente il quale, posto improvvisamente in una situazione di pericolo in seguito ad una condotta colposa altrui, non sceglie, tra le varie soluzioni possibili, quella che a posteriori appare obiettivamente la più corretta (DTF 97 IV 168 con richiami). Con tale principio egli non può giustificare d'aver scansato a destra, anziché frenare. Egli avrebbe dovuto decidersi a frenare già nel momento in cui aveva visto che alla signora Y. era caduto il sacchetto di patate e che essa si disponeva a raccoglierle, e non appena quando la stessa, avvedutasi dell'approssimarsi del furgone, aveva cominciato a correre verso il marciapiede. Il fatto che la risoluzione della signora Y. di raggiungere di corsa il marciapiede l'abbia sorpreso non può discolpare il ricorrente, il quale, con il suo anteriore modo di procedere colposo, aveva contribuito a dar luogo alla poco felice determinazione della vittima. Della giustificazione stabilita dalla menzionata giurisprudenza può beneficiare soltanto il conducente la cui condotta sia esente da colpa; tale presupposto non sussiste per il ricorrente.

4. Accertato che la condanna del ricorrente per lesioni colpose gravi è stata pronunciata a ragione, si pone, per aver il ricorrente proposto la propria assoluzione da tutte le imputazioni, d'ufficio (e in base alla regola "jura novit curia") il quesito se, accanto a tale condanna, sia consentito di riconoscere il ricorrente altresì colpevole d'infrazione
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degli art. 26 cpv. 2, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 90 n. 1 LCS. Le citate norme della circolazione stradale sono state stabilite per garantire la sicurezza del traffico e intendono evitare che la circolazione stradale sia posta già astrattamente, ossia virtualmente, in pericolo (DTF 96 IV 136, DTF 92 IV 34). Nella fattispecie, il pericolo che le menzionate disposizioni intendono prevenire s'è concretamente e pienamente estrinsecato nelle lesioni gravi riportate dalla signora Y. In tali circostanze, le infrazioni commesse in violazione delle suddette norme della LCS e contro la sicurezza della circolazione in generale, come pure il fatto di aver messo concretamente in pericolo la signora Y., sono integralmente assorbiti nella condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 CP (DTF DTF 96 IV 41, DTF 91 IV 32 e 213). Nel condannare il ricorrente anche per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, l'autorità cantonale ha violato pertanto il diritto federale e per tale motivo la causa dev'esserle rinviata perché assolva il ricorrente dall'imputazione relativa al reato di cui all'art. 90 n. 1 LCS.

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Fatti

Considerandi 1 2 3 4

referenza

DTF: 97 IV 244, 96 IV 132, 103 IV 107, 105 IV 19 seguito...

Articolo: art. 125 cpv. 2 CP, art. 117 e 125 CP, art. 18 cpv. 3 CP