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Regesto

Art. 6 par. 1 CEDU. Comparizione personale dinnanzi ad un'autorità di ricorso.
In sede di ricorso per cassazione concernente soltanto questioni di diritto, la comparizione personale dell'imputato non è, salvo nei casi espressamente previsti dalla procedura cantonale, necessaria perché sia adempiuto il requisito dell'equa udienza stabilito dall'art. 6 par. 1 CEDU.

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Articolo: Art. 6 par. 1 CEDU