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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 24-26 della legge federale sulla pesca, del 14 dicembre 1973; protezione dei diritti acquisiti ai sensi dell'art. 43 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI).
Diritto acquisito (ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LUFI), fondato sull'assicurazione, data nel corso della corrispondenza scambiata tra il concessionario e l'autorità di approvazione dopo il rilascio della concessione, di poter utilizzare una determinata quantità di acqua (art. 54 lett. b LUFI) (consid. 3a); valore legale di tale diritto (consid. 3b).
La riserva generale del diritto futuro, enunciata in sede d'approvazione della concessione, può riferirsi solo a norme che non hanno come effetto di pregiudicare la sostanza dei diritti acquisiti (consid. 4). Poiché la legge federale sulla pesca del 1973 contiene principalmente norme che non comportano, di per sè, un siffatto pregiudizio, la procedura d'autorizzazione prevista dall'art. 24 di questa legge è applicabile anche ai diritti d'acqua già concessi ma non ancora utilizzati (consid. 5). Tuttavia, in tali casi i provvedimenti destinati a tutelare gli animali acquatici non possono piu essere ordinati in base all'art. 25 della legge sulla pesca, ma soltanto nel quadro più limitato dell'art. 26 di detta legge (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 43 cpv. 1 LUFI, art. 54 lett. b LUFI