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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Pianificazione del territorio; espropriazione materiale.
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (art. 34 cpv. 1 e 2 LPT) (consid. 1).
2. Portata dell'art. 5 cpv. 2 LPT. Nozione d'espropriazione materiale (consid. 2).
3. Il rifiuto d'includere un terreno in una zona edificabile non implica la soppressione di una possibilità assai verosimile di costruire in un prossimo futuro quando già in precedenza un progetto edilizio non sarebbe potuto essere realizzato a causa della normativa in materia di protezione delle acque. La riserva generale, contenuta in una decisione dell'assemblea comunale, d'istituire in seguito altre zone artigianali non permette di concludere che un fondo sarebbe divenuto assai verosimilmente edificabile in un prossimo futuro (consid. 3).
4. L'assenza di un'espropriazione materiale esclude il diritto di pretendere un'indennità per altri pregiudizi (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 34 cpv. 1 e 2 LPT, art. 5 cpv. 2 LPT