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Regesto

Art. 34 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 1 LPT; legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo.
Quando una restrizione del diritto di proprietà entri nell'ambito sostanziale della LPT, la decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza sotto l'imperio di tale legge e concernente l'obbligo di pagare un'indennità o la misura di quest'ultima, è impugnabile avanti il Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo anche se la restrizione della proprietà sia stata ordinata in base a norme cantonali anteriori alla LPT.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 5 cpv. 1 LPT