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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Esenzione da un contributo di miglioria reclamato da un consorzio raggruppamento terreni alla Confederazione, quale affittuaria di una piazza di tiro prossimo al comprensorio, in virtù degli art. 40 e 57 della legge ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT).
1. a) Il contributo di miglioria prelevato da un consorzio obbligatorio costituito dallo Stato per adempiere compiti d'interesse generale è una contribuzione cantonale ai sensi dell'art. 116 lett. f OG: nella misura in cui la Confederazione vuol dedurre l'esenzione dal diritto amministrativo federale, essa deve proporre azione di diritto amministrativo giusta gli art. 116 e segg. OG (consid. 1).
b) L'imposizione del suddetto contributo non è esclusa né dall'art. 10 LGar (consid. 3a), né dagli art. 31 n. 4 e 164 cpv. 2 e 3 OM (consid. 3b, c e d), né, infine, dagli art. 33 OM e 87 del decreto 30 marzo 1949 dell'Assemblea federale concernente l'amministrazione dell'esercito (RA). Anche se il tributo è richiesto per l'esecuzione di opere di miglioria fondiaria nel quadro del raggruppamento, opere nel cui novero rientra la costruzione di strade consortili, la Confederazione non può opporvi l'esenzione che le conferiscono gli art. 33 OM e 87 cpv. 2 lett. c RA in materia di manutenzione di strade: ciò risulta dalla sistematica generale con cui il legislatore ha affrontato il problema dell'esenzione fiscale della Confederazione nonché dai fini particolari perseguiti dall'OM (consid. 4).
2. a) Nella misura in cui la Confederazione vuol dedurre invece l'esenzione dal diritto cantonale, ossia dalla LRPT, essa è legittimata a proporre ricorso di diritto pubblico giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG (consid. 6).
b) I fondi del patrimonio amministrativo non sono a priori esenti dall'imposizione di contributi di miglioria, ove sia beninteso realizzato il requisito del vantaggio economico particolare che il fondo stesso ritrae dal raggruppamento o dalle singole opere (consid. 8a).
c) Obbligo contributivo fondato su interessi non collegati alla proprietà fondiaria che la Confederazione ha fuori del comprensorio e per i quali l'opera
di raggruppamento costituisce un vantaggio particolare (art. 57 cpv. 2 LRPT): questi interessi possono giustificare l'imposizione di un contributo di miglioria se sono concreti ed effettivi, hanno una portata economica, sono sufficientemente rilevanti e si distinguono in modo chiaro da quelli della generalità dei cittadini. Situazione nel caso concreto ove l'obbligo contributivo della Confederazione è stato giustificato con l'esercizio di una piazza di tiro gestita su terreni presi in affitto, vicini al comprensorio (consid. 8b).

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referenza

Articolo: art. 33 OM, art. 10 LGar, art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG