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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Costruzione di abitazioni. Promessa d'aiuto federale. Revoca.
Legge federale per promuovere la costruzione d'abitazioni del 19 marzo 1965, art. 9 e 16; Ordinanza (2) del 22 febbraio 1966, art. 20 e 34.
1. Legittimazione ricorsuale della banca che ha concesso i crediti onde costruire un edificio per il quale la Confederazione ha promesso un aiuto (consid. 1).
2. Il beneficiario dell'aiuto federale è, in linea di principio, il proprietario del fondo sul quale l'edificio verrà costruito (consid. 2a). Particolarità del caso concreto (consid. 2d).
3. Una promessa d'aiuto (federale o cantonale) può esser revocata soltanto se sussiste a tal fine una base legale chiara ed univoca (consid. 3 e 4).