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Regesto

Responsabilità tra vettori in caso di riconsegna tardiva.
1. La Convenzione del 19 maggio 1956 concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) prevale sul diritto nazionale (consid. 2).
2. Art. 17 segg. e 23 n. 5 CMR. Secondo queste disposizioni, le pretese risarcitorie nei confronti del vettore per riconsegna tardiva possono essere fatte valere soltanto dal mittente o dal destinatario della merce; le eventuali pretese tra vettori sono rette dal diritto nazionale (consid. 3).
3. Art. 37 e 39 CMR. Art. 449 CO. Il vettore che avrebbe potuto opporsi a una riduzione della propria mercede non può esercitare, nella misura di tale riduzione, un diritto di regresso nei confronti di un altro vettore (consid. 4).
4. Art. 398 e 399 CO. Pretese risarcitorie di un vettore nei confronti di altro vettore per perdita di incarichi. Rapporto di causalità adeguata tra una violazione dolosa del contratto e il danno asserito (consid. 5a); estensione della responsabilità (consid. 5b).

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referenza

Articolo: Art. 37 e 39 CMR, Art. 449 CO, Art. 398 e 399 CO