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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare. Sospensione della realizzazione sino alla definizione giudiziale di una contestazione relativa all'elenco-oneri, influente sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione (art. 41 cpv. 1 e 53 cpv. 1 RFF).
1. Qualora un creditore pignoratizio abbia promosso l'esecuzione soltanto per una quota del capitale del suo credito, l'immobile può essere aggiudicato soltanto se l'offerta supera l'importo del capitale per il quale l'esecuzione non è stata promossa (consid. 1).
2. Se la determinazione del prezzo minimo d'aggiudicazione dipende dall'esito di una causa di contestazione dell'elenco-oneri, la realizzazione dev'essere sospesa sino a che la causa sia stata definita (consid. 1).
3. Relazione tra l'art. 41 cpv. 1 RFF e l'art. 53 cpv. 1 RFF (consid. 2).
4. Nella procedura di pignoramento e in quella di realizzazione di pegno non è consentita una realizzazione anticipata di un immobile per rischio di rapido deprezzamento (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 41 cpv. 1 RFF, art. 53 cpv. 1 RFF