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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Cessione dei diritti della massa (art. 260 LEF).
1. I cessionari dei diritti della massa fallimentare non sono tenuti ad agire quali litisconsorti.
La costituzione di un litisconsorzio necessario non è imposto in tutti i casi dal diritto federale; essa può risultare anche dalla sola natura della causa (consid. 3).
2. Va risolta dal giudice e non dall'amministrazione del fallimento o dalle autorità di vigilanza la questione se una società in nome collettivo possa divenire cessionaria di pretese fondate sulla responsabilità di un amministratore di una società anonima il quale sia nel contempo membro di detta società in nome collettivo (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 260 LEF