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Regesto

Art. 397 CP; revisione.
1. Una decisione che accoglie una domanda di revisione non è una sentenza di ultima istanza ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP e non può quindi essere impugnata con ricorso per cassazione (consid. 1 a). Inoltre, l'art. 397 CP impone ai cantoni soltanto condizioni minime alle quali devono accordare la revisione; esso non è violato laddove le condizioni previste dalla procedura cantonale siano più ampie o siano interpretate più ampiamente (consid. 1 b).
2. Quando sia accordata la revisione, il giudice incaricato di decidere in sede di revisione deve pronunciarsi in base alla situazione di fatto esistente in quel momento e non, come nel caso di un ricorso, in base a quella esistente al momento della sentenza impugnata (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 397 CP, art. 268 n. 1 PP