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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 129 CP. Esposizione a pericolo della vita altrui.
1. Per la commissione di tale reato non occorre che l'agente abbia voluto, neppure a titolo solamente eventuale, la realizzazione del pericolo, dato che in questo caso egli dovrebbe essere punito per il corrispondente reato intenzionale.
2. Chi, nel corso di una zuffa, estrae una pistola carica e senza sicura non puņ ignorare che puņ partirne inopinatamente un colpo suscettibile di ferire od uccidere uno dei contendenti.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 129 CP