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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 148 cpv. 2 CP. Colletta truffaldina.
1. Il truffatore può agire per mestiere anche laddove i suoi atti risultino da un'unica determinazione di volontà. È irrilevante se il reato commesso contro un numero indeterminato di persone abbia avuto luogo in una volta o successivamente (consid. 2).
2. Formulazione della dichiarazione di colpevolezza in caso di truffa per mestiere e di truffa tentata, fondate ambedue sulla stessa determinazione di volontà dell'agente (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 148 cpv. 2 CP