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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 29 cpv. 2, 29bis cpv. 1, 30bis, 33bis cpv. 1 e 33ter LAVS; art. 52 OAVS; lett. b cpv. 2 e 3 delle Disposizioni transitorie della 9a revisione dell'AVS.
- Il calcolo di una rendita semplice di vecchiaia sostituente una rendita d'invalidità si attua sulla base degli elementi che, nel momento in cui è sorto il diritto a rendita di vecchiaia, assicurano l'assegnazione della rendita più vantaggiosa.
- L'adeguamento dell'insieme delle rendite riferito alla scala, introdotto con la 9a revisione dell'AVS, non permette di modificare il modo di calcolo scelto al momento della determinazione della rendita iniziale.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 52 OAVS