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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost. (imposta sulle successioni).
Doppia imposizione virtuale (consid. 2). Nozione di domicilio in diritto fiscale (consid. 3-5).
Il prelevamento d'imposte successorie sulla sostanza mobiliare spetta al Cantone di domicilio del defunto; ciò vale per le azioni di una società meramente immobiliare i cui immobili non sono situati nel Cantone di domicilio del defunto, anche nel caso in cui tutte le azioni, o la loro grande maggioranza, appartenessero al defunto (consid. 6).

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Articolo: Art. 46 cpv. 2 Cost.