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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Prescrizione relativa del credito derivante da atto illecito o da indebito arricchimento (art. 60 e 67 CO): inizio della decorrenza del termine.
Il termine di un anno stabilito dagli art. 60 e 67 CO comincia a decorrere dacché il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da fondare e motivare un'azione giudiziaria. L'inizio del termine non risale - diversamente da quanto prevede l'art. 26 CO per l'errore - al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze.

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referenza

Articolo: art. 60 e 67 CO, art. 26 CO