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Scrittura aggrandita
 
Intestazione

109 IV 173


48. Estratto della sentenza del 19 maggio 1983 della Corte di cassazione penale nella causa G. e K. c. Procura pubblica sopracenerina (ricorso per cassazione)

Regesto

Revisione, art. 397 CP; cognizione del Tribunale federale adito con ricorso per cassazione.
Se un fatto od un mezzo di prova fosse effettivamente noto al giudice di merito costituisce una questione di fatto che il giudice adito con la domanda di revisione accerta in modo vincolante per la Corte di cassazione del Tribunale federale. Analogamente è sottratto a tale Corte (trattandosi di un apprezzamento delle prove) l'esame della questione se un fatto nuovo o un mezzo di prova nuovo sia suscettibile di modificare i fatti accertati nella sentenza di cui è chiesta la revisione.

Considerandi da pagina 173

BGE 109 IV 173 S. 173
Dai considerandi di diritto:

2. Nuovi ai sensi dell'art. 397 CP sono fatti e mezzi di prova che non erano noti al tribunale nel momento in cui ha pronunciato
BGE 109 IV 173 S. 174
la propria sentenza, vuoi perché non risultanti dagli atti o dal dibattimento, vuoi perché trascurati dal tribunale (DTF 99 IV 184). Essi sono rilevanti quando siano suscettibili di modificare gli accertamenti su cui si fonda la condanna, in modo da rendere possibile una sentenza considerevolmente più mite o un proscioglimento relativo ad uno dei reati dei quali il condannato è stato dichiarato colpevole (DTF 101 IV 317).
La questione se un fatto od un mezzo di prova fosse effettivamente noto nel senso sopra indicato al giudice di merito è una questione di fatto, che il giudice adito con la domanda di revisione accerta in modo vincolante per la Corte di cassazione del Tribunale federale; essa non può quindi essere evocata in sede di ricorso per cassazione; come, per esempio, ciò che sa l'agente fa parte della cosiddetta sfera fattuale interna (DTF 104 IV 245 consid. 3b), così anche l'accertamento di quanto sapeva il tribunale appartiene all'ambito dei fatti. Parimenti è sottratta all'esame della Corte di cassazione del Tribunale federale la questione se un fatto nuovo o un nuovo mezzo di prova sia, da solo o in relazione con altri già noti o invocati come nuovi, suscettibile di modificare i fatti accertati nella sentenza precedente; trattasi invero di un apprezzamento delle prove, come tale vincolante per la Corte di cassazione del Tribunale federale. Ove fatti nuovi o nuovi mezzi di prova siano ritenuti privi di questa forza probante o siano irrilevanti per ragioni giuridiche, perché, anche tenuto conto della modifica della situazione fattuale, non darebbero luogo ad una sentenza considerevolmente più mite o a un proscioglimento da uno dei reati a cui si riferisce la dichiarazione di colpevolezza, viene meno la loro rilevanza ai sensi dell'art. 397 CP (DTF 92 IV 179 consid. 1a, in relazione con DTF 101 IV 317).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 2

referenza

DTF: 101 IV 317, 99 IV 184, 104 IV 245, 92 IV 179

Articolo: art. 397 CP