Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Termine per proporre ricorso di diritto pubblico (art. 89 OG): comunicazione, secondo il diritto cantonale, della decisione sull'indennità accordata a un'avvocato d'ufficio.
Non costituisce una comunicazione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 OG il versamento postale dell'importo accordato all'avvocato, effettuato in esecuzione della decisione di moderazione. Il termine per proporre ricorso di diritto pubblico contro la decisione di moderazione non decorre pertanto dal giorno in cui l'avvocato riceve tale versamento.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 89 OG, art. 89 cpv. 1 OG